Modalità di affidamento nel M.E.S.A.
La piattaforma prevede quattro possibilità di affidamento:
- Affidamento diretto
- Affidamento mediante offerte
- Procedura con ribasso
- Procedura economicamente vantaggiosa
Esiste una netta distinzione tra “sondaggio di mercato” e “gara ufficiosa” che trova conforto in una copiosa giurisprudenza amministrativa.
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con l’importante pronuncia 1881 del 29 marzo 2001 ha sul punto ribadito in termini concettuali che la gara ufficiosa è una categoria diversa dal mero sondaggio di mercato. Questo in quanto il sondaggio di mercato tende solo ad acquisire una conoscenza dell’assetto del mercato, e dunque dell’esistenza di imprese potenziali contraenti, e del tipo di condizioni contrattuali che sono disposte a praticare, per poi affidare l’incarico in via diretta. La gara ufficiosa invece oltre ad essere, come il sondaggio di mercato, strumento di conoscenza, implica anche una valutazione comparativa delle offerte, valutazione che è insita nel concetto stesso di gara. Per cui, ove la stazione appaltante decida, nell’ambito di una trattativa privata, di indire una gara ufficiosa, così espressamente qualificando la procedura e diramando le conseguenti lettere – invito, la stessa, indipendentemente dalle regole espresse che eventualmente stabilisca in via di autolimitazione, è tenuta al rispetto dei principi insiti nel concetto stesso di gara, che sono quelli di trasparenza e par condicio: altrimenti detto, la indizione di una gara ufficiosa comporta una autolimitazione implicita, costituita dal vincolo al rispetto dei principi tipici delle gare.
Si evince chiaramente che il giudice amministrativo aveva già delineato quello che oggi è direttamente rintracciabile nel DPR 207/2010 ossia che la procedura in economia nei limiti in cui non sia affidamento diretto previo sondaggio informale, è a tutti gli effetti un procedimento amministrativo volto alla scelta di un operatore economico nel pieno rispetto dei principi del codice.
Basti pensare che l’art. 334 del DPR 207/2011 disciplina appositamente lo svolgimento della procedura, con puntuale indicazione dell’iter e dei contenuti della stessa.
Ne consegue che la distinzione mirabilmente operata dal Consiglio di Stato ha di fatto perso la sua reale consistenza o quanto meno risulta attualmente perimetrata al di sotto dei 40.000 euro in quanto sopra tale valore non esiste più il sondaggio informale, ma esiste invero una vera e propria procedura di affidamento se pur semplificata rispetto la gara ordinaria.